Circ. n. 320
Bologna, 07/06/2018
Ai Docenti
e p.c. Ai Genitori
Scuola secondaria di 1°
In Circolari online
OGGETTO: Scheda di sintesi scrutini finali secondaria primo grado, valutazione e ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.
Come già noto, a partire dal corrente anno scolastico, gli scrutini sono disciplinati, nel primo ciclo, dalle nuove disposizioni normative del D.lgs. 62/2017 e, per quanto riguarda gli esami di III media, dal DM n. 741/2017:
– la valutazione va effettuata tenendo in considerazione criteri e modalità definiti dal collegio docenti ed inseriti nel PTOF;
– la valutazione di ciascuna disciplina è espressa con voti in decimi indicanti i differenti livelli di apprendimento;
– la valutazione del comportamento è espresso con un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
– la valutazione in decimi è accompagnata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun allievo;
– la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe;
– i docenti di religione cattolica e di attività alternative all’IRC partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti ed esprimono la medesima tramite un giudizio sintetico riportato su una nota distinta;
– i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunne partecipano alla valutazione;
– i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno;
– I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno disabile, la valutazione e’ espressa
congiuntamente.
– prima di procedere alla valutazione finale di ciascun alunno si deve verificare la validità dell’anno scolastico, ossia se l’alunno abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti;
– l’alunno è ammesso alla classe successiva e all’esame di Stato, in via generale, anche se presenta una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
– costituisce requisito d’ammissione all’esame la partecipazione alla prova Invalsi svolta nel mese di aprile;
– l’alunno può essere ammesso all’esame anche con un voto di ammissione inferiore a 6/10;
– per gli alunni ammessi con una o più insufficienze la scuola deve prevedere specifiche strategie e attività per migliorare i livelli di apprendimento:
– le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2
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