Circolare N. 37 - A.S. 2021/22

Circ. n. 37 – Disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni.

Circ. n. 37 Bologna, 06/10/2021   Al Personale Docente AI COLLABORATORI SCOLASTICI e p.c. AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATI Al DSGA AL SITO WEB D’ISTITUTO: IN

Circ. n. 37

Bologna, 06/10/2021

 

Al Personale Docente

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

e p.c. AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATI

Al DSGA

AL SITO WEB D’ISTITUTO:

IN CIRCOLARI

NELL’ALBO PRETORIO ONLINE

 

 

 

Oggetto: Disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni.

 

Si richiamano con la presente le disposizioni in merito alla vigilanza sugli alunni.

 

VIGILANZA ALL’INGRESSO

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (Art. 29 – Comma 5, CCNL Scuola 2006-09). Durante l’ingresso, oltrepassato il cancello (ove presente) o il portone, gli alunni sono sotto la sorveglianza del personale ATA e dei docenti. Nessuna vigilanza è prevista fuori dall’edificio scolastico o dalle sue pertinenze.

 

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente il docente deve dimostrare di aver vigilato, con l’idonea previsione di ogni situazione pericolosa. Si rimanda all’attenzione dell’art. 2048 c.c. (culpa in vigilando). L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente, assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni, sino al suo ritorno. I Collaboratori Scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Si ricorda che all’insegnante di classe rimane l’onere della sorveglianza anche durante il tempo destinato alle attività affidate ad altre persone che non sono operatori scolastici quali, ad esempio, esperti esterni, ecc. Gli alunni devono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

 

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni, durante il cambio di turno dei docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi, prive di insegnanti. Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all’aula interessata, con congruo anticipo. I Collaboratori Scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Segreteria.

 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza durante l’intervallo/ricreazione deve essere effettuata ordinariamente dai docenti, impegnati nelle classi nell’ora coincidente con la ricreazione. I Collaboratori Scolastici, durante l’intervallo, sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici eviteranno sovraffollamenti nei bagni, corse nei corridoi, spintoni e altre condotte, che possano causare danni a sé stessi e ad altri. I collaboratori dovranno consentire l’utilizzo del bagno fino alla fine della giornata scolastica, lasciando a disposizione almeno uno dei locali per la fruizione dei servizi igienici. Avranno, inoltre, cura di non lasciare incustoditi detersivi e altri prodotti e/o oggetti potenzialmente pericolosi.

 

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL’AULA ALLA PALESTRA E LABORATORI

Gli alunni che si recano in Palestra o nei Laboratori o in altri ambienti per attività alternative devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. In occasione dello svolgimento dell’attività sportiva, il docente deve adottare tutte le misure preventive per un’idonea e sicura attività e, in particolare:

  • deve allontanare ogni fonte di pericolo;
  • deve segnalare la presenza di oggetti fonti di pericolo;
  • deve impartire indicazioni precise per l’uso degli spogliatoi;
  • deve accertarsi, prima dell’uso, che gli attrezzi non rappresentino una fonte di pericolo;
  • deve accertarsi che il pavimento non sia bagnato o reso scivoloso o pericoloso per la presenza di chiodi, sassi e altri oggetti pericolosi;
  • deve accertarsi che gli attrezzi fissati alle pareti non presentino segni di cedimento;
  • deve, altresì, vigilare durante l’accesso nei locali sportivi e durante l’uscita dagli stessi non permettendo agli alunni di accedere e/o uscire senza la presenza del docente.

La sorveglianza nella Palestra è affidata all’insegnante. Grande attenzione si porrà agli infortuni che si dovessero verificare durante l’attività sportiva, relazionando, al termine dell’attività didattica, per iscritto sull’accaduto, indipendentemente dalla presumibile gravità. Docenti e collaboratori avranno cura di segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

 

VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI E ALL’USCITA DA SCUOLA

Gli insegnanti interromperanno le lezioni in tempo utile, per consentire agli alunni di prepararsi all’uscita, educandoli a riporre correttamente gli oggetti scolastici negli zaini e a far lasciare sia l’aula che gli arredi in perfetto ordine. Docenti ed alunni usciranno dalle aule già in fila e solo dopo il suono della campanella, mentre il personale ausiliario regolerà il deflusso esterno. I docenti, dopo aver atteso il suono della campana, accompagnano gli alunni al portone principale e li consegnano ai genitori o a persona maggiorenne, da loro formalmente delegata (preventivamente in forma scritta). In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola (oltre 15 minuti), per prendere in consegna i propri figli, l’insegnante potrà affidare l’alunno ai collaboratori scolastici, poiché tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino/ragazzo e a fare in modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi genitori. Se il genitore non è rintracciabile, la Scuola deve avvisare gli Organi competenti. Limitatamente alle classi di scuola secondaria di primo grado, i docenti, dopo aver atteso il suono della campana, accompagnano gli alunni all’uscita e li consegnano ai genitori o a persona maggiorenne da loro espressamente delegata. Tale disposizione vale anche per gli alunni i cui genitori hanno firmato la liberatoria per l’uscita autonoma di cui al successivo punto. Solo agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado può uscire autonomamente al termine delle lezioni previa autorizzazione scritta richiesta da entrambi i genitori ai sensi della L. 172/2017 art. 19-bis. Fatto salvo quanto specificato nel precedente capoverso, i docenti dell’ultima ora di lezione faranno quindi attenzione a che gli alunni non lascino la scuola autonomamente, neanche per raggiungere lo scuolabus o il mezzo di trasporto privato. Gli assistenti amministrativi avranno cura di tenere costantemente aggiornati i docenti interessati in caso di nuove deleghe presentate dai genitori in segreteria. La comunicazione di nuove sopraggiunte deleghe va fatta per iscritto ai docenti e fatta firmare per ricevuta. I due docenti collaboratori ed i responsabili di plesso vigileranno accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale delle predette disposizioni.

 

Distinti saluti

 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

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