Circolare N. 245 - A.S. 2017/18

Circ. N.1 _I cambiamenti apportati dal decreto n. 62, attuativo della Legge 107 del 2015 sulla valutazione degli alunni disabili, nel primo ciclo di istruzione

Circ. n.1                                                                         Bologna, 01/09/2017

Circ. n.1                                                                         Bologna, 01/09/2017

                                                                      

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Oggetto: i cambiamenti apportati dal decreto n. 62, attuativo della Legge 107/2015 sulla valutazione degli alunni disabili, nel primo ciclo di istruzione (art.11).

 

In riferimento a quanto in oggetto, il decreto 62, all’art. 11, attuativo della Legge 107/2015, presenta le due seguenti, importanti novità:

  1. Prima novità introdotta dall’articolo 11, comma 8 del decreto 62: se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo: “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.

In passato, in base all’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, il rilascio dell’attestato all’alunno disabile era una decisione che assumeva il Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI: “al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.

  1. b) Seconda novità: la certificazione delle competenze dell’alunno disabile

Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato.

In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono, dunque, attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

Seguono approfondimenti in merito alla normativa in atto che regolamenta la valutazione degli alunni con disabilità certificata.

 

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

 

Circ. N.1_ I cambiamenti apportati dal decreto n. 62, attuativo della Legge 107 del 2015 sulla valutazione degli alunni disabili, nel primo ciclo di istruzione (1)