Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
In Circolari online
In Albo pretorio: Regolamenti
Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all’assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.
L’articolo 60 del DPR n. 3/1957 detta quali sono i casi di incompatibilità:
Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all’art. 61, nel caso di società cooperative.
L’articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Cosa si intende per esercizio del commercio e dell’industria?
Per esercizio del commercio e dell’industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.
L’esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.
Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
Il decreto legislativo n. 297/94 all’art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”
Le disposizioni sopra illustrate sono state in parte mitigate dal DPCM n. 117/89 e dalla legge n. 662/96, che consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo.
L’articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, può svolgere l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.
Legge n. 662/96 all’art. 1 comma 58 recita:
“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e’ indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa …
Il personale in part- time, quindi, può svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d’interesse con l’attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell’amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in part-time che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente potrebbe avere interesse (sia esso economico, “amicale” o di altra natura) a far trasferire alunni dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa.
Il decreto legislativo 165/01 conferma, all’articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96:
“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267, comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.
Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia, è soggetto agli stessi altri divieti previsti per il personale a tempo pieno.
Esiste una palese differenza tra attività commerciale e lavoro autonomo, descrivendo le caratteristiche dell’una e dell’altro. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto sta alla base della concessione suddetta (possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato) fatta ai dipendenti pubblici con prestazione lavorativa a orario ridotto.
Il personale della scuola non può svolgere attività professionale, in rapporto di subordinazione con il committente.
L’attività professionale, a differenza di quella di libero professionista, non può essere svolta, in quanto rientra tra le attività incompatibili indicate dal comma 10 – articolo 508 del D.lgs 297/94.
A differenza del libero professionista il quale non instaura un rapporto di subordinazione con il committente, nell’attività professionale, il lavoro si configura, infatti, come subordinato (a prescindere dalla natura del contratto), allorquando ad esempio il prestatore d’opera svolge l’attività lavorativa per altro soggetto in maniera continuativa, in orari e giorni prestabiliti e ricevendo un compenso fisso.
Tale incompatibilità, come le altre elencate nel citato comma, non è prevista per i docenti a tempo parziale con orario lavorativo non superiore al 50% di quello previsto dal CCNL.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
FAQ
https://www.orizzontescuola.it/guida/sono-un-docente-possono-svolgere-libera-professione-le-faq/
N. 1
D. Oltre ad essere un docente, sono anche un libero professionista (ingegnere, architetto, commercialista…), posso svolgere contemporaneamente le due attività?
R. Sì, la normativa scolastica lo prevede.
N. 2
D. Sono un avvocato, posso esercitare la professione e contemporaneamente insegnare? Vi sono disposizioni specifiche?
R. Sì, può esercitare ed insegnare contemporaneamente. Per gli avvocati la materia è disciplinata dalla legge n. 247/ 2012 e dalla nota n. 17263 del 06/12/2013.
N. 3
D. Per svolgere la libera professione è necessario richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico?
R. Sì, è necessario.
N. 4
D. Se il dirigente nega l’autorizzazione, cosa posso fare?
R. E’ possibile fare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
N. 5
D. Vi sono particolari condizioni per ottenere l’autorizzazione?
R. Sì, l’attività di libero professionista:
N. 6
D. Gli avvocati hanno ulteriori vincoli dettati dalla normativa specifica (legge n.247/ 2012 e nota n. 17263 del 06/12/2013)?
R. Sì, il docente/avvocato:
N. 7
D. Possono svolgere contemporaneamente l’attività di insegnamento e quella di avvocato soltanto i docenti della scuola secondaria di II grado, considerato che l’insegnamento delle materie giuridiche è previsto esclusivamente in questo grado di istruzione?
R. No, l’articolo 19 della legge n. 247/2012 summenzionata non riguarda gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.
N. 8
D. Riguardo allo svolgimento della libera professione, le condizioni sono uguali per i docenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e per quelli con rapporto di lavoro part-time?
R. Sì, nella normativa di riferimento, non è presente alcuna distinzione tra docenti a tempo pieno e docenti part-time.
N. 9
D. C’è differenza tra attività di libero professionista e attività professionale?
R. Sì: nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell’attività professionale.
N. 10
D. In cosa consiste il rapporto di subordinazione?
R. Il rapporto di lavoro si configura come subordinato (a prescindere dalla natura del contratto), allorquando ad esempio il prestatore d’opera svolge l’attività lavorativa per altro soggetto in maniera continuativa, in orari e giorni prestabiliti e ricevendo un compenso fisso.
N. 11
D. L’attività professionale può essere svolta dal docente?
R. No, rientra tra le attività incompatibili indicate dal comma 10 – articolo 508 del D.lgs 297/94. Tale incompatibilità, come le altre elencate nel citato comma, non è prevista per i docenti a tempo parziale con orario lavorativo non superiore al 50% di quello previsto dal CCNL.
N. 12
D. Può un docente svolgere attività di insegnamento su posti di sostegno e contemporaneamente esercitare la libera professione?
R. La normativa al riguardo è carente e sarebbe necessario un esplicito chiarimento ministeriale. Infatti, se è vero che la libera professione deve essere coerente con l’insegnamento impartito (e nel caso degli avvocati l’insegnamento impartito deve riguardare le materie giuridiche), è altrettanto vero che, ad oggi, le assunzioni su sostegno (da GaE, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e da GI per quelle a tempo determinato) avvengono sulla base della classe di concorso e dagli elenchi in cui detta classe rientra. Pertanto, giuridicamente non sembrerebbero esserci dubbi: vale la classe di concorso di assunzione (ad esempio: sono stato assunto su posto sostegno e la mia classe di concorso è la A-46 ( Scienze giuridico –economiche, ex A019), posso esercitare la professione di avvocato; sono stato assunto su posto di sostegno e la mia classe di concorso è la A-01 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado, ex A028), posso svolgere la libera professione di architetto).
E’ doveroso evidenziare che, per la prima volta, nell’ambito del concorso a cattedra 2016, le assunzioni sono avvenute da una specifica graduatoria su sostegno e non dai tradizionali elenchi (come previsto dalla legge 107/15, secondo cui non è possibile predisporre elenchi finalizzati all’assunzione su posti di sostegno – comma 109 lettera b), tuttavia la sostanza non cambia non essendoci ancora delle specifiche classi di concorso per il sostegno.
Circ. 21 Attività e cariche incompatibili per il personale docente ed ATA della scuola
admin