Circolare N. 193 - A.S. 2021/22

Circ. n. 192 – Adozione dei libri di testo – anno scolastico 2022/2023.

Circ. n. 192 Bologna, 28/03/2022   Ai Docenti e p.c. Alla Dsga f.f. All’A.A. Agli alunni Scuole primarie e scuole secondarie di 1° In Circolari online

Circ. n. 192

Bologna, 28/03/2022

 

Ai Docenti

e p.c. Alla Dsga f.f.

All’A.A. Agli alunni

Scuole primarie e scuole secondarie di 1°

In Circolari online

 

 

Oggetto: adozione dei libri di testo – anno scolastico 2022/2023.

 

L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 2581 del 9 aprile 2014.

 

I prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013), sono determinati ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria, derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del MIUR del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.

 

Adempimenti delle istituzioni scolastiche:

le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri 2 di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la normativa vigente, al momento dell’espletamento della riunione. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti, occorrerà richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi.

In base all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.

 

Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) 1 Articolo 9-ter 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e prorogato dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio II 3 Comunicazione dati adozionali.

 

La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 7 giugno p.v.. Le istituzioni scolastiche, che hanno deciso di non adottare libri di testo, accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo. Considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                             Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 

 

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