Circolare N. 117 - A.S. 2018/19

Circ. n. 117 – ulteriori precisazioni – Svolgimento scrutini I° quadrimestre.

Circ. n. 117                                                                        

Circ. n. 117                                                                                                          

Bologna, 28/02/2019

 

         

              Ai Docenti

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Oggetto: ulteriori precisazioni – Svolgimento scrutini I° quadrimestre.

 

L’art. 29 del CCNL del 29.11.2007, al comma 3, stabilisce che lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, è attività funzionale all’insegnamento, di carattere collegiale. La partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta, pertanto, essere un’attività dovuta.

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (presidente e docenti. Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante). In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i componenti devono infatti votare compreso il presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore, all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe), ma le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

Il docente assente deve essere sostituito. Tale sostituzione può avvenire in primis con un docente dello stesso consiglio di classe o presente nell’istituzione scolastica, anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si ricorre alle modalità di prassi, per la sua sostituzione.

A seguire, si forniscono le precisazioni in oggetto, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dalle indicazioni fornite dal MIUR, con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

 

La valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado:

  • è espressa sulla base dei criteri e delle modalità definite dal collegio docenti ed inserite nel PTOF;
  • è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; per queste ultime trova espressione (la valutazione) nel complessivo voto delle discipline dell’area storicogeografica (ai sensi legge 169/2008, articolo 1);
  • è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado);
  • è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La corrispondenza tra valutazioni in decimi e livelli d’apprendimento è deliberata dal collegio docenti nel PTOF.

 

Le operazioni di scrutinio:

– sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato;

– i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite l’espressione di un unico voto;

– i docenti di religione cattolica/attività alternativa alla religione e i docenti che svolgono attività curricolari per gruppi di alunni (ad esempio i docenti di strumento musicale) partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti. La valutazione, da parte di tali docenti, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo;

– i docenti di potenziamento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte, senza dunque esprimere un voto autonomo (non partecipano allo scrutinio).

 

Scrutini: giudizi

La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, come suddetto, è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nello specifico, il giudizio, che accompagna la valutazione in decimi, deve descrivere il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

 

Scrutini: valutazione comportamento

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità (oltre che al regolamento di Istituto).

Superata, dunque, la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

 

Scrutini: valutazione alunni disabili e DSA

Il D.lgs. n. 62/2017, come leggiamo anche nella nota n. 1865/2017, non ha introdotto novità sostanziali riguardo alla valutazione degli allievi disabili certificati e con DSA. La valutazione dei suddetti alunni fa riferimento al PEI, nel caso dei disabili, e al PDP nel caso degli alunni con DSA.

 

Scrutini: documento di valutazione

Il documento di valutazione (periodica e finale) deve riportare non solo i voti in decimi, ma anche il giudizio riguardante il comportamento e il giudizio volto a descrivere il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            La Dirigente scolastica

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra