Circolare N. 61 - A.S. 2023/24

Procedure relative alle assenze

Alla luce della nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull’obbligo di istruzione.

Ai genitori degli alunni

Ai docenti dell’IC13

All’Ufficio alunni

e p.c. alla dirigente SEST Savena
Dott.ssa Claudia Zerri

 

 

OGGETTO: Procedure relative alle assenze

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Vista la legge 159/23, che converte il Decreto-legge 123/23, recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (“Decreto Caivano”), art. 12, comma 4 e seguenti;

 

Visto il Protocollo d’intesa in materia di prevenzione del disagio minorile, di contrasto alla dispersione ed evasione scolastica e di rilevazione di situazioni di rischio e pregiudizio tra il Comune di Bologna | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni; Comune di Bologna | Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità; Servizi Educativi Scolastici Territoriali dei Quartieri Borgo Panigale-Reno, Porto-Saragozza, Navile, San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Savena; Ufficio V | Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna | Ambito territoriale di Bologna; Istituti Comprensivi, del 30/09/22, Art. 1;

 

Vista la Legge 296/06 art. 1, comma 622, sull’obbligo scolastico;

 

Visto il D. Lgs. 76/2005 Art. 5 comma 3, sulle condizioni di violazione dell’obbligo scolastico;

 

Visto il Decreto 489/2001 Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’articolo 1, comma 6, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico;

 

Visto l’art. 331 del Codice di procedura penale, relativo alla denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio;

 

Visto il DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

 

Visto il Decreto legislativo 59/2004 Art. 111, comma 1;

 

Vista la Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011– Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009;

 

COMUNICA CHE

 

le procedure relative alle assenze degli alunni, alla luce della nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull’obbligo di istruzione.

  1. Le assenze vengono segnate dal docente e giustificate dal genitore/tutore sul Registro elettronico.
  2. Il Dirigente Scolastico e i coordinatori/team docenti verificano la frequenza dei singoli alunni.
  3. In caso di assenze prolungate o ripetute:
    • Se l’assenza non è giustificata da validi e documentati motivi, dopo 15 giorni di assenza (anche non continuativi) nel corso di tre mesi, il coordinatore di classe/team docenti contatta la famiglia (lasciando traccia della comunicazione, quindi con una e-mail o un fonogramma), spiega le implicazioni giuridiche della mancata frequenza e preannuncia che lo studente deve riprendere la frequenza al massimo entro una settimana, viceversa l’Istituto provvederà a segnalare il mancato adempimento dell’obbligo scolastico .
    • Se, entro 7 giorni da questa comunicazione, l’alunno non rientra a scuola, il coordinatore/team (dopo essersi rapportato con la Funzione Strumentale dell’Area B e con l’educatrice del SEST) compila la richiesta di collaborazione “Allegato A”, che viene inviata al SEST dalla segreteria, a firma del Dirigente Scolastico.
    • Il SEST a sua volta contatta celermente la famiglia, al fine di attivare le risorse atte a superare gli ostacoli che impediscono l’adempimento dell’obbligo di istruzione.
    • Se l’alunno non riprende la frequenza, il Sindaco procede ad ammonire il genitore/tutore, invitandolo ad ottemperare alla legge. Qualora il minore non riprenda la frequenza entro 7 giorni dall’ammonizione o il genitore/tutore ammonito non giustifichi la mancata frequenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi o non dia prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore, il Sindaco procede a denunciare la violazione dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 331 del Codice di procedura penale.
  4. Si intendono come validi motivi che giustificano un’assenza superiore ai 15 giorni, quelli dovuti a causa di forza maggiore, come i motivi di salute o altri impedimenti gravi e documentati. E’ comunque confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.
  5. La mancata frequenza pari o superiore ad un quarto del monte ore annuale personalizzato costituisce elusione dell’obbligo di istruzione e può comportare la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, salvo deroghe motivate e straordinarie deliberate dal Collegio docenti.

 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Teresa Pintori

firma digitale ai sensi del C.A.D.

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