Circolare N. 29 - A.S. 2017/18

Circ. N.28_D.Lgs. n.62 del 2017, art.2 – Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica – adempimenti e progettazione per il primo ciclo di istruzione.

Circ. n. 28                                                                    Bologna,

Circ. n. 28                                                                    Bologna, 16/09/2017

 

                                                                                     

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                                                                        e p.c.   A tutti i Docenti e i Genitori dell’I.C.n.13                                                            

Oggetto: D.Lgs. n.62 del 2017, art.2 – Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica – adempimenti e progettazione per il primo ciclo di istruzione.

 

Come anticipato durante il Collegio unitario dei Docenti del 14/09/2017, rispetto al DPR 122 del 2009, sulla valutazione delle attività alternative alla religione cattolica, il nuovo D.Lgs. n.62 del 2017, Decreto – adempimenti e progettazione per il primo ciclo di istruzione, con l’art. 2, comma 3,  ha introdotto le seguenti novità:

 

-ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

Mentre, in base al decreto 122 del 2009, tali docenti fornivano preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno, ora la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio.

 

-Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell’art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all’esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell’art.6 dispone che “il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

In sintesi i docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento.

Invero la Nota ministeriale 695 del 2012 aveva già chiarito che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”. Di già la Circolare ministeriale n.316 del 1987 sosteneva che “gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa.

 

Adempimenti richiesti al collegio per la valutazione delle attività alternative all’IRC, a partire dall’a.s. 2017/18

 

Sulla base di quanto disposto nel nuovo decreto sulla valutazione delle attività alternative all’IRC, a partire dall’a.s. 2017/18, le scuole devono, quindi, definire e condividere:

 

  • le modalità di valutazione delle attività alternative ossia stabilire collegialmente i giudizi sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi descrittori esprimenti l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, così come richiesto dal comma 7 dell’art.2.

 

In passato, in molte realtà scolastiche, i docenti incaricati delle attività alternative, predisponevano un progetto su tematiche diversificate, spesso anche recupero di insegnamenti disciplinari.

D’ora in poi, invece, in vista del peso assegnato alla valutazione di tali attività, per realizzare all’interno dei consigli di classe giudicanti una uniformità nella valutazione, il collegio è tenuto a considerare alcuni aspetti fondamentali.

 

Secondo le nuove disposizioni che prevedono la valutazione delle attività alternative all’IRC attraverso l’espressione di un giudizio sintetico, le scuole devono adoperarsi, per garantire agli alunni e alle alunne la stessa tipologia di offerta formativa, escludendo quindi la libera diversificazione progettuale, che può determinare obiettivi e risultati di apprendimento differenti.

 

E’, dunque, richiesta uniformità nella progettazione delle attività alternative all’IRC, per poterle equamente valutare.

 

In fase di progettazione, sarà dunque necessario che i docenti di attività alternative, a prescindere dalla loro autonomia professionale, tengano conto dei precisi programmi, elaborati dal collegio e che, come ribadisce la stessa circolare n.316, diano luogo ad una linea progettuale comune, identificando anche i parametri della valutazione che saranno riportati nel PTOF, da rivedere entro il 31 ottobre 2017.

Seguono approfondimenti.

                                                                                                                  La Dirigente scolastica

                                                                                                          Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

 

Circ. N.28_D.Lgs. n.62 del 2017, art.2 – Valutazione delle attività alternative alla religione cattolica – adempimenti e progettazione per il primo ciclo di istruzione.