Circolare N. 6 - A.S. 2019/20

Circ. n. 6 a.s. 2019/2020 – Gli obblighi di sorveglianza dei docenti.

Circ. n. 6                                                                        

Circ. n. 6                                                                        

Bologna, 07/09/2019

                                                                      

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Oggetto: gli obblighi di sorveglianza dei docenti.

 

 

L’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l’arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all’istituzione scolastica dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita (sentenza della Cassazione civile, sez. I, n. 3074/1999).

L’obbligo di sorveglianza comprende anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato dall’istituto (Cass. civile, sez. III,  n. 5424/1986).

La responsabilità per la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 2043-2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche dalla Cassazione (Cass. civile, sez. III, n. 163/1994), facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa, le “uscite” e i viaggi di istruzione.

La responsabilità dei docenti, secondo il CCNL, art. 27 del 24/07/2003, è estesa anche ai 5 minuti prima l’inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe.

 

Casi particolari:

·       il cambio d’ora

Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi per andare nell’altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante a cui dovrebbe passare “in consegna” gli alunni, anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico.

·       ricreazione

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la mancata sorveglianza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.

 

 

                                                                            La Dirigente scolastica

                                                                           Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra