Circolare N. 217 - A.S. 2019/20

Circ. n. 217 – Decreto “Cura Italia” – nuove misure di sostegno ai lavoratori e alle famiglie.

Circ. n.

Circ. n. 217                                                                                                         

Bologna, 27/03/2020

Ai Docenti

Al Personale ATA

Ai Genitori

In Circolari online

 

 

 

 

Oggetto: Decreto “Cura Italia” – nuove misure di sostegno ai lavoratori e alle famiglie.

 

Com’è noto, i Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato il cosiddetto Decreto Legge Cura Italia, 17 marzo 2020 n. 18 GU (All. 1), che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguire, si riepilogano i punti fondamentali di interesse per i lavoratori e le famiglie:

 

1) fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati ai quali sia stato prescritto un periodo di quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, tale periodo è considerato alla stregua del ricovero ospedaliero. I lavoratori, che possono fruire della succitata misura, sono i seguenti:

  1. disabili in situazioni di gravità, ai sensi della legge 104/92 (articolo 3 comma 3);
  2. lavoratori con una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
  3. lavoratori con una condizione di rischio derivante da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Si ricorda che il personale docente è impegnato nella didattica a distanza e il personale ATA nel lavoro agile o a scuola in caso di attività indifferibili. Nel caso in cui, il summenzionato personale dovesse trovarsi nelle condizioni sopra citate, la misura del Decreto “Cura Italia” farebbe venir meno la decurtazione per malattia prevista dall’articolo 71, comma 1, del decreto legge 112/2008.

 

2) Estensione dei permessi legge 104 e la possibilità di fruire, entro il 3 aprile, di 15 giorni di congedo parentale straordinario ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Per i mesi di marzo e aprile, il numero complessivo di giorni fruibili è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. (Art.24 Decreto-legge “Cura Italia”) I giorni di permesso legge 104 sono estesi per:

  1. i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità, i cosiddetti Caregiver (art. 33, comma 3, legge 104/1992); I dipendenti pubblici, a differenza della generalità dei lavoratori dipendenti, non devono presentare la domanda all’INPS. Quest’ultima, infatti, deve essere presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
  2. Al fine di aiutare i genitori lavoratori ,a casa con i figli, il Decreto ha previsto:

 congedo parentale straordinario di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni, al 50% della retribuzione;

 congedo parentale di 15 giorni dai 12 e fino ai 16 anni, senza retribuzione; Il limite massimo dell’età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I predetti congedi parentali non sono fruibili:

– se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

– se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting Allo stato, la durata del periodo di congedo è compresa tra il 5 marzo e il 3 aprile. Le modalità di richiesta variano a seconda della tipologia di lavoratore. Per i dipendenti pubblici è sufficiente presentare la domanda di congedo alla propria Amministrazione pubblica;

– bonus per i servizi di baby-sitting Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

  1. lavoratori dipendenti del settore privato;
  2. lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  3. lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  4. lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).
  5. operatori sanitari e i ricercatori, nel settore Pubblico e Privato (è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro).

 

Si allega l’allegato 1 – Decreto Legge del 17/03/2020 – n.18 G.U.

 

Cordiali saluti.

 

#andrà tutto bene

 

 

 

 

                                                                                                               La Dirigente scolastica

                                                                                                          Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3   comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

 

 

 

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