Circolare N. 245 - A.S. 2020/21

Circ. n. 252 – Istruzione parentale.

Circ. n. 252 Bologna, 20/04/2021   Ai Docenti Ai Genitori e p.c. Al DSGA Agli A.A. Agli alunni In Circolari online

Circ. n. 252

Bologna, 20/04/2021

 

Ai Docenti

Ai Genitori

e p.c. Al DSGA

Agli A.A. Agli alunni

In Circolari online

                                                                                                                               

 

Oggetto: istruzione parentale.

 


Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling home education, tutte espressioni che indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

Qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale, i genitori devono rilasciare, al dirigente scolastico della scuola più vicina, un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica, per provvedere all’insegnamento parentale.

La scuola ha il dovere di accertarne la fondatezza e di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno, ma a controllare non è competente soltanto la scuola, ma anche il sindaco.  

Le primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, devono verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano depositato l’istanza di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Ove risultano studenti non iscritti, la scuola è tenuta a prendere contatti coi genitori, o tutori, al fine di verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, oppure presso centri di formazione professionale regionale, o se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Le suindicate informazioni devono essere puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.

A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro le date indicate, anno per anno, dalle circolari ministeriali sulle iscrizioni.

L’istanza di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere dotata del programma dell’attività svolta.

Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Coloro che scelgono l’homeschooling devono rispettare la legislazione statale, la quale non impone limiti temporali, per cui lo studente può seguire il percorso scolastico globale, fino all’università, senza avvalersi del sistema scolastico statale, sostenendo, al contempo, gli esami di idoneità, prescritti dalla legge, al fine di accedere all’anno scolastico successivo.

 

La Dirigente Scolastica

                                                                                Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93

 

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